Regolamento›Capo II
Art. 16
Autorità ad essi preposte.
In vigore dal 30 giu 1908
Gli stabilimenti di pena ed i riformatorii sono affidati a direzioni speciali.
Le carceri giudiziarie centrali e succursali possono essere affidate a speciali direzioni, od anche alle superiori autorità amministrative del luogo.
Alla direzione delle carceri giudiziarie mandamentali, dove non esiste direzione carceraria od ufficio di sottoprefettura, sono preposti i pretori, ai quali è data facoltà di delegare, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, alcune delle loro attribuzioni al capo guardia o a chi ne fa le veci.
Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii destinati alle donne (adulte o minorenni) possono essere, mediante convenzioni, affidati ad istituti di carità muliebri, sotto la dipendenza della locale autorità dirigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-16