Regolamento›Capo II
Art. 17
Dipendenza loro dalle prefetture.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le autorità dirigenti, nei limiti e con le norme stabilite dal regolamento, dipendono in linea diretta dalle prefetture delle rispettive provincie; devono riferire tosto alle prefetture stesse quanto possa riguardare l'ordine pubblico, e alle competenti autorità giudiziarie quanto possa avere attinenza col corso della giustizia e con la istruzione dei procedimenti penali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-17