RegolamentoCapo III

Art. 21

Consiglio di sorveglianza. - Sua composizione.

In vigore dal 30 giu 1891
In ogni comune, dove trovansi case di reclusione, di detenzione o di custodia, è istituito un consiglio di sorveglianza, composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è situato lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere del circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, da una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento stesso. La presidenza di questo consiglio è assunta dal procuratore del Re. Il direttore ha le funzioni di relatore. Un impiegato della direzione, da designarsi dal direttore, od altro da designarsi dal presidente, quando il consiglio non sieda presso la direzione dello stabilimento, disimpegna le funzioni di segretario. La persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma può essere riconfermata per altri due anni di seguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-21

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