Art. 16 · Autorità ad essi preposte.
RegolamentoCapo II

Art. 16

16 / 890

Autorità ad essi preposte.

In vigore dal 30 giu 1908
Gli stabilimenti di pena ed i riformatorii sono affidati a direzioni speciali. Le carceri giudiziarie centrali e succursali possono essere affidate a speciali direzioni, od anche alle superiori autorità amministrative del luogo. Alla direzione delle carceri giudiziarie mandamentali, dove non esiste direzione carceraria od ufficio di sottoprefettura, sono preposti i pretori, ai quali è data facoltà di delegare, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, alcune delle loro attribuzioni al capo guardia o a chi ne fa le veci. Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii destinati alle donne (adulte o minorenni) possono essere, mediante convenzioni, affidati ad istituti di carità muliebri, sotto la dipendenza della locale autorità dirigente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-16