Art. 18 · Personale di custodia.
RegolamentoCapo II

Art. 18

18 / 890

Personale di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
Al servizio di custodia, di vigilanza e di scorta dei detenuti, si provvede con graduati ed agenti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate ai minorenni, per le case di custodia e pei manicomii giudiziarii con graduati e sorveglianti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni) con suore o guardiane, se non contemporaneamente con le une e con le altre. La nomina di questo personale è fatta nei modi stabiliti dall'ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi del 6 luglio 1890, n. 7011 (serie 3ª), nonché dalla seconda parte del regolamento.
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