Regolamento›Capo IV
Art. 29
Istituzione delle società di patronato.
In vigore dal 30 giu 1891
Nei comuni, nei circondari, nelle provincie del Regno, è affidata alla iniziativa dei privati la costituzione delle società di patronato, la cui missione è quella di interessarsi della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritrarneli col consiglio e coll'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-29