Regolamento›Capo VI
Art. 115
Denunzia delle infrazioni disciplinari.
In vigore dal 30 giu 1891
È dovere del medico-chirurgo di denunziare alla direzione quei detenuti o ricoverati che simulano malattie, che cercano di eludere i mezzi di cura o che non si sottomettono alle prescrizioni da lui date.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-115