RegolamentoCapo VI

Art. 112

Obbligo di visitare i medicinali.

In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo, oltre alla vigilanza ordinaria di cui all', deve esaminare almeno ogni quindici giorni i medicinali provveduti dalla farmacia e verificarne la qualità, riferendo per iscritto al direttore le osservazioni che abbia a fare in proposito. Deve esaminare, ogni volta ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-112

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo