RegolamentoCapo VI

Art. 113

Sorveglianza speciale sul servizio dell'infermeria.

In vigore dal 30 giu 1891
È speciale dovere del medico-chirurgo di invigilare e proporre quanto reputi necessario alla nettezza individuale dei malati e dei loro oggetti di corredo, nonché alla lavatura, alla disinfezione, e, occorrendo, alla distruzione degli indumenti e delle biancherie personali e da letto dei detenuti o ricoverati affetti di malattie contagiose.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-113

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