Regolamento›Capo VI
Art. 116
Infermi in pericolo di vita.
In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo deve egualmente dare avviso alla direzione e al cappellano degli infermi che sieno in pericolo di vita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-116