Regolamento›Capo VI
Art. 119
Denunzia della morte.
In vigore dal 30 giu 1891
In caso di morte di un detenuto o ricoverato, il medico-chirurgo, dopo aver fatte le constatazioni di legge, rimetterà alla direzione dello stabilimento un regolare rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-119