RegolamentoCapo VI

Art. 122

Surrogazione temporanea.

In vigore dal 30 giu 1891
In caso d'assenza o di legittimo impedimento, il medico-chirurgo deve farsi surrogare a sue spese da altro sanitario che sia previamente accettato dall' autorità dirigente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-122

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