Regolamento›Capo VI
Art. 120
Autopsie cadaveriche.
In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo addetto ad uno stabilimento penale situato in luogo dove non vi sia università, o il cui rettore non faccia domanda per ottenere i cadaveri dei condannati, ne può eseguire l'autopsia, comunicando poi al Ministero, per mezzo della direzione, il reperto necroscopico.
Il medico-chirurgo ha sempre il diritto di assistere all'autopsie dei cadaveri dei condannati messi a disposizione della facoltà medico-chirurgica dell'università locale, a senso dell'.
Ove, oltre la cura ordinaria, cui è obbligato in forza del regolamento, il medico-chirurgo intendesse fare studi speciali, egli deve uniformarsi a quanto è stabilito dall'.
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