Regolamento§ 3

Art. 407

Sepoltura dei cadaveri dei condannati. - Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio.

In vigore dal 30 giu 1891
La sepoltura dei condannati defunti vien sempre, e senza alcuna eccezione, eseguita more pauperum. Le spese che possono occorrere, comprese quelle della cassa, sono a carico del fondo del defunto, e, se questi era sprovvisto di fondo, a carico del comune del luogo. I cadaveri dei condannati delle case penali possono essere concessi, a scopo di studio, alle università del Regno colle norme e alle condizioni stabilite dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-407

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