Regolamento›§ 3
Art. 411
Provvedimenti del Ministero.
In vigore dal 30 giu 1891
Il Ministero dell'interno assegna, senza indugio, i condannati detti nell'articolo precedente, alle sezioni o agli stabilimenti penali, e ne dà avviso all'autorità giudiziaria, la quale provvede perché le relative traduzioni si eseguiscano nel più breve termine possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-411