Regolamento§ 3

Art. 412

Assegnazione dei condannati secondo la durata delle pene

In vigore dal 3 feb 1907
Le pene della durata non eccedente i tre mesi possono scontarsi nelle carceri mandamentali, e quelle che non oltrepassano sei mesi nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali. Le pene eccedenti sei mesi si scontano nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali propriamente detti. Le pene che eccedono i cinque anni non possono espiarsi nei penitenziari situati nella Provincia di origine del condannato nè in quella ove fu commesso il delitto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-412

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