Regolamento›§ 3
Art. 412
Assegnazione dei condannati secondo la durata delle pene
In vigore dal 3 feb 1907
Le pene della durata non eccedente i tre mesi possono scontarsi nelle carceri mandamentali, e quelle che non oltrepassano sei mesi nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali.
Le pene eccedenti sei mesi si scontano nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali propriamente detti.
Le pene che eccedono i cinque anni non possono espiarsi nei penitenziari situati nella Provincia di origine del condannato nè in quella ove fu commesso il delitto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-412