Regolamento›§ 3
Art. 410
Termine per le proposte di assegnazione.
In vigore dal 10 apr 1922
Entro i primi cinque giorni di ogni mese, e anche straordinariamente in caso d'urgenza, le procure generali del Re dei distretti di corte d'appello, fanno pervenire al Ministero dell'interno le singole proposte di assegnazione ai rispettivi luoghi di pena, per gli individui la cui condanna superiore ai sei mesi, sia divenuta esecutiva nel mese precedente.
Ogni proposta deve essere accompagnata dalla copia per esteso della sentenza e dal foglietto statistico; deve corredarsi altresì, a cura della direzione del carcere giudiziario, del foglio sanitario rilasciato dal medico sulle condizioni fisico-psichiche dell'assegnando.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-410