Regolamento›§ 3
Art. 405
Decessi e provvedimenti relativi.
In vigore dal 30 giu 1891
Verificandosi il decesso di un detenuto o ricoverato, ne viene fatta dal comandante, capoguardia o caposorvegliante immediata denunzia all'ufficiale dello stato civile, e l'autorità dirigente dispone che ne sia presa annotazione nei relativi registri, informandone ad un tempo la competente autorità giudiziaria.
Contemporaneamente si procede all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, all'assestamento e alla chiusura del suo conto corrente.
Copia del primo, con l'indicazione del fondo particolare rimasto, è fatta pervenire al sindaco del comune di origine o di domicilio unitamente all'avviso del decesso, per le occorrenti notificazioni alla famiglia e agli eredi.
Trattandosi di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, queste notificazioni sono fatte anche all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-405