Regolamento›§ 3
Art. 404
Nascite in carcere e relativi provvedimenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando una detenuta partorisca nel carcere, l'autorità dirigente trasmette, entro le ventiquattr'ore la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, al parroco o al ministro del rispettivo culto, e, ove si tratti di inquisita, ne dà tosto avviso alla competente autorità giudiziaria.
In pari tempo tutte le disposizioni necessarie devono essere prese affinché il neonato venga, al più presto possibile, consegnato alla sua famiglia o a uno stabilimento di carità, quando, per la natura e la breve durata presunta della prigionia della madre, o per altre peculiari circostanze, non si reputi più conveniente lasciarne alla stessa la cura, ai sensi del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-404