Regolamento§ 2

Art. 237

Regime per le detenute.

In vigore dal 30 giu 1891
Il sistema di ripartizione indicato negli articoli precedenti deve essere mantenuto nelle carceri e nelle sezioni destinate alle donne. Le donne di mal costume, qualunque sia la loro imputazione o condanna, devono, nella rispettiva sezione, rimanere separate dalle altre. Le donne che abbiano seco bambini possono essere autorizzate a tenerli con sè fino a quando dall'autorità dirigente sia riconosciuto necessario. I bambini che abbiano raggiunto i due anni di età non possono essere tenuti in carcere con le loro madri. Le donne con bambini, che non siano soggette al regime della segregazione cellulare continua, vengono, possibilmente, riunite in un locale speciale. Quando però i bambini abbiano compiuti i due anni, o le madri, per seguita condanna, debbano essere inviate ad uno stabilimento di pena, o anche passate nella sezione penale dello stesso carcere, la direzione procura che, per mezzo del sindaco del comune d'origine o di legale domicilio, i bambini stessi vengano affidati ai parenti o, in mancanza, anche col concorso della società locale di patronato, siano ricoverati in un ospizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-237

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