Regolamento›§ 2
Art. 235
Regime pei detenuti minori di diciotto anni o per correzione paterna.
In vigore dal 30 giu 1891
Salvo quanto è disposto, per gl'inquisiti, dal precedente , tutti i detenuti di età minore ai diciotto anni, sono sempre tenuti in segregazione, durante la notte e in sezioni assolutamente separate, in modo che sia evitata ogni possibile relazione cogli adulti.
Al medesimo regime, e in locali distinti, sono sottoposti i minori provvisoriamente rinchiusi nelle carceri per correzione paterna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-235