Regolamento›§ 2
Art. 233
Regime pei detenuti di passaggio o a disposizione della P. S. e pei militari e assimilati.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti di passaggio, e quelli a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, sono tenuti in locali speciali, in modo che non possano avere alcun rapporto o comunicazione colle altre categorie di detenuti.
Lo stesso si pratica pei militari dell'esercito e dell'armata, e per gli agenti dei corpi assimilati, a qualunque categoria di detenuti essi appartengano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-233