Regolamento›Parte II›Capo I
Art. 228
Provvedimenti relativi all'aggregazione dei condannati.
In vigore dal 30 giu 1891
Se si tratta di un condannato a pena eccedente i tre mesi, dopo la visita del medico gli sono tagliati i capelli, gli è rasa la barba, è sottoposto al bagno di nettezza e quindi, vestito con l'abito dello stabilimento, ove sia il caso, è fatto condurre in una cella di osservazione, se trattasi di un condannato alla detenzione e in una cella ordinaria o cubiculo se trattasi di condannati ad altre pene.
Il condannato alla detenzione rimarrà nella cella di osservazione per cinque giorni dal giorno dell'ingresso, nello stabilimento penale.
Alle donne non sono tagliati i capelli, che in caso di assoluta necessità, riconosciuta nella visita medica.
Storico versioni
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