RegolamentoParte IICapo I

Art. 224

Oggetti di vestiario, biancheria, ecc., appartenenti al detenuto.

In vigore dal 30 giu 1891
Quando entro quindici giorni dalla comunicazione fatta a norma dell' non vi siano ordini in contrario per parte dell'autorità giudiziaria competente, gli oggetti di vestiario, biancheria ed altri, appartenenti al detenuto o ricoverato, ma dei quali non occorra lasciargli l'uso, vengano fatti lavare, a cura del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e sono depositati in magazzino. Gli oggetti depositati in magazzino devono essere iscritti sull'apposito registro e indi riuniti in un involto, apponendovi sopra un cartellino indicante il nome, il cognome, la patria, e, se trattasi di condannato, il numero di matricola del proprietario. Se gli oggetti siano in condizioni da non potersi conservare, se ne dispone la vendita col consenso del detenuto ed a suo benefizio, oppure si mandano alla famiglia di lui, ove egli lo preferisca e abbia modo da pagare le spese di trasporto. La vendita o l'invio degli oggetti di vestiario alla famiglia è di obbligo se si tratta di condannati che, entrando nello stabilimento, abbiano da scontare più di cinque anni di pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-224

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