Regolamento›Parte II›Capo I
Art. 225
Vestiario dello stabilimento somministrato all'inquisito.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove a motivo della stagione, o per nettezza o decenza, si ravvisi necessario spogliare dei suoi abiti un inquisito entrato in carcere, e, in mancanza di altri abiti di ricambio, fargli indossare il vestito dello stabilimento, deve prevenirsene ventiquattr'ore prima la competente autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-225