Regolamento›Parte II›Capo I
Art. 222
Carte, oggetti e valori depositati dal detenuto.
In vigore dal 30 giu 1891
Delle carte, degli oggetti di valore, vestiario ed altro depositati dal detenuto o ricoverato, oppure trovatigli nascosti indosso, è preso nota in uno speciale registro; e se trattasi di inquisiti, ne viene data comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
Ove si tratti di condannati o ricoverati, si fa questa comunicazione quando l'autorità dirigente ritenga che le cose di cui sopra siano di provenienza sospetta o possano in un modo qualsiasi interessare la giustizia.
Le carte e gli oggetti di valore sono dati in consegna al contabile o ad altro funzionario, all'uopo incaricato e responsabile, nè possono essere restituiti se non con ordine scritto dall'autorità dirigente e in seguito a regolare ricevuta.
Sì le une che gli altri devono sempre conservarsi nella cassa dello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-222