RegolamentoCapo VII

Art. 217

Dipendenza delle guardiane.

In vigore dal 30 giu 1891
Le guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle suore, e in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-217

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