Regolamento›Capo VII
Art. 212
Punizioni per gli appuntati.
In vigore dal 30 giu 1891
Agli appuntati colpevoli delle infrazioni indicate nel precedente articolo, la punizione non può essere mai applicata nel minimo, e porta sempre la perdita del grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-212