RegolamentoCapo VII

Art. 208

Ammonizione. - Mancanze per le quali é inflitta.

In vigore dal 30 giu 1891
Ammonizione. - Mancanze per le quali è inflitta. Si infligge l'ammonizione per le lievi mancanze alla disciplina o al servizio, e più specialmente a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti: a) mancare di zelo e di puntualità nell'eseguire gli ordini ricevuti; b) tardare ad uno degli appelli giornalieri; c) mancare di nettezza nella persona, nel vestiario, nella biancheria, e tenere in disordine il posto nella caserma; d) trattenersi abusivamente nella stanza del portinaio; e) serbare contegno poco corretto con gli estranei che abbiano accesso nello stabilimento; f) frapporre non giustificato ritardo nel presentare i rapporti sulle infrazioni accertate; g) tenere un contegno famigliare o in altro modo sconveniente coi detenuti o ricoverati; h) servirsi degli scrivanelli detenuti o ricoverati per scrivere lettere o rapporti.
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