Regolamento›Capo VII
Art. 208
Ammonizione. - Mancanze per le quali é inflitta.
In vigore dal 30 giu 1891
Ammonizione. - Mancanze per le quali è inflitta.
Si infligge l'ammonizione per le lievi mancanze alla disciplina o al servizio, e più specialmente a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:
a) mancare di zelo e di puntualità nell'eseguire gli ordini ricevuti;
b) tardare ad uno degli appelli giornalieri;
c) mancare di nettezza nella persona, nel vestiario, nella biancheria, e tenere in disordine il posto nella caserma;
d) trattenersi abusivamente nella stanza del portinaio;
e) serbare contegno poco corretto con gli estranei che abbiano accesso nello stabilimento;
f) frapporre non giustificato ritardo nel presentare i rapporti sulle infrazioni accertate;
g) tenere un contegno famigliare o in altro modo sconveniente coi detenuti o ricoverati;
h) servirsi degli scrivanelli detenuti o ricoverati per scrivere lettere o rapporti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-208