Regolamento›Capo VII
Art. 207
Punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Le punizioni che, giusta il disposto dell'ordinamento del corpo, possono essere inflitte agli agenti di custodia in servizio degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, sono:
a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
c) gli arresti in sala di disciplina, da cinque a quindici giorni;
d) gli arresti di rigore, da dieci a trenta giorni;
e) la sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi;
f) la retrocessione di classe;
g) la perdita del grado;
h) la dispensa dal servizio;
i) la destituzione con espulsione dal corpo;
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-207