RegolamentoCapo VII

Art. 203

Divieto d'infliggere punizioni.

In vigore dal 30 giu 1891
In nessun caso gli agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti o ricoverati ed usar loro maltrattamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-203

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