Regolamento›Capo VII
Art. 203
401 / 890Divieto d'infliggere punizioni.
In vigore dal 30 giu 1891
In nessun caso gli agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti o ricoverati ed usar loro maltrattamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-203