Regolamento›Capo VII
Art. 205
Permessi di uscita.
In vigore dal 30 giu 1891
Salve le esigenze del servizio, agli agenti di custodia si accordano almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-205