RegolamentoCapo VII

Art. 204

Quando possono fare uso delle armi.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove si tratti di sedare una ribellione, difendere sè, i compagni o i superiori, disarmare detenuti o ricoverati che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti di custodia fare uso anche delle armi, riferendone tosto alle autorità superiori.
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