RegolamentoCapo VII

Art. 201

Obbligo del rapporto.

In vigore dal 30 giu 1891
Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti di custodia fanno il loro rapporto per iscritto sullo speciale registro, al comandante, al capoguardia o al capo-sorvegliante, o, per esso, al sottocapo. Verificandosi casi di urgenza, devono darne immediato avviso anche verbale.
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