Regolamento›Capo VII
Art. 197
Agenti addetti a servizii speciali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le proposte per l'assegnazione delle guardie o dei sorveglianti ad uno dei posti o servizii speciali, indicati negli dell'ordinamento del corpo, sono dalle singole direzioni rivolte, per mezzo delle prefetture al Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-197