Regolamento›Capo VII
Art. 195
Ore di uscita.
In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti di custodia; e, quando non sono tenuti a lavorare oltre l'orario ordinario di ufficio osservato dagli impiegati, fanno nelle ore libere quei servizii che il direttore creda di affidar loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-195