RegolamentoCapo VII

Art. 195

Ore di uscita.

In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti di custodia; e, quando non sono tenuti a lavorare oltre l'orario ordinario di ufficio osservato dagli impiegati, fanno nelle ore libere quei servizii che il direttore creda di affidar loro.
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