Regolamento›Capo VII
Art. 191
Esenzioni dal servizio notturno.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il capo infermiere ed il portinaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-191