Art. 191 · Esenzioni dal servizio notturno.
RegolamentoCapo VII

Art. 191

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Esenzioni dal servizio notturno.

In vigore dal 30 giu 1891
Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il capo infermiere ed il portinaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-191