Regolamento›Capo VII
Art. 189
Vigilanza sul sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Il graduato suddetto ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti o ricoverati, e di informare l'autorità dirigente, per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante, di ogni irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-189