Regolamento›Capo VII
Art. 185
Servizio d'infermeria. - Doveri inerenti.
In vigore dal 30 giu 1891
L'appuntato, addetto al servizio d'infermeria nella qualità di capoinfermiere, deve:
a) tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei sanitarii, riceverne gli ordini e curarne la regolare esecuzione;
b) vegliare sui detenuti infermieri affinché abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; affinché di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza l'autorizzazione del medico-chirurgo;
c) curare che i detenuti infermi, sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;
d) badare alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti o ricoverati ammalati;
e) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti o ricoverati si spogliano entrando nell'infermeria, per riprenderli il giorno della loro uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-185