Regolamento›Capo VII
Art. 188
Servizio delle scritturazioni del sopravitto. - Doveri inerenti.
In vigore dal 30 giu 1891
L'appuntato preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, la distribuzione e la contabilità del sopravitto, deve invigilare che le richieste siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti o ricoverati siano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tal servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-188