Regolamento›Capo VII
Art. 192
Sostituzione degli appuntati.
In vigore dal 30 giu 1891
In mancanza di appuntati, i servizii ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, possibilmente di 1ª classe, di ottima condotta, e che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-192