Art. 192 · Sostituzione degli appuntati.
RegolamentoCapo VII

Art. 192

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Sostituzione degli appuntati.

In vigore dal 30 giu 1891
In mancanza di appuntati, i servizii ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, possibilmente di 1ª classe, di ottima condotta, e che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.
Storico versioni

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