RegolamentoCapo VII

Art. 193

Nomina e attribuzioni delle guardie o sorveglianti scritturali.

In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere addetti agli uffici di segreteria, di ragioneria e a quello del capoguardia o del caposorvegliante. La destinazione a guardia o a sorvegliante scritturale si fa in seguito ad esame di concorso, con le norme da determinarsi dal Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-193

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