Regolamento›Capo VII
Art. 193
391 / 890Nomina e attribuzioni delle guardie o sorveglianti scritturali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere addetti agli uffici di segreteria, di ragioneria e a quello del capoguardia o del caposorvegliante.
La destinazione a guardia o a sorvegliante scritturale si fa in seguito ad esame di concorso, con le norme da determinarsi dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-193