Regolamento›Capo VII
Art. 187
Servizio dei magazzini. - Doveri inerenti.
In vigore dal 30 giu 1891
L'appuntato addetto ai magazzini, dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gl'incarichi che da questo gli sono affidati, dopo averne riportata l'approvazione dell'autorità dirigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-187