RegolamentoCapo VII

Art. 184

Attribuzioni degli appuntati.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli appuntati sostituiscono i sottocapiguardia o i sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento. Ai posti di capoinfermiere, portinaio, magazziniere e a quelli per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli appuntati, su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.
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