Regolamento›Capo VII
Art. 184
382 / 890Attribuzioni degli appuntati.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli appuntati sostituiscono i sottocapiguardia o i sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento.
Ai posti di capoinfermiere, portinaio, magazziniere e a quelli per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli appuntati, su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-184