Regolamento›Capo VII
Art. 181
Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti penali e nei riformatorii, il comandante, capoguardia o caposorvegliante devono tenere i registri indicati nel precedente articolo, meno quelli prescritti dalle lettere a, c, e, g, h, m, i quali sono di competenza della direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-181